| Indice |
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| Responsabilità di chi scrive o commenta sul web |
| le differenze nella pronuncia della Suprema Corte |
| L’interattività della rete |
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Introduzione

Giornali cartacei e online, che responsabilità penali ci sono?
Le differenze fra i periodici online e quelli cartacei sono ben note. Bisogna però precisare che il direttore di un periodico cartaceo è, per espressa previsione legislativa, sottoposto ad un severo regime di responsabilità (penale). E il direttore di un giornale telematico?
Nel presente approfondimento ci soffermeremo su una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 35510/2010).
La responsabilità penale del direttore o vice-direttore responsabile per reati commessi col mezzo della stampa periodica
Una lettera diffamatoria al centro del dibattito
Nel caso di specie, l'imputato era stato chiamato in giudizio nella sua qualità di direttore di un periodico telematico, sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti di un ministro e di un suo consulente. Si era dunque invocata l’applicazione dell'art. 57 del Codice penale, che punisce il direttore (o il vice-direttore responsabile) del giornale il quale colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati.
È doveroso precisare che il codice penale distingue specificatamente la stampa dagli altri mezzi di informazione nel caso del reato di diffamazione, punito e previsto dall'art. 595 del Codice penale.
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